Statuti

Statuti di TIMOTO

Art. 1 - Scopo
Il
12.10.2002 è stata fondata a Rivera la Unione Motociclistica Ticinese
denominata TIMOTO in base all'art. 60 ss del codice civile svizzero.
Essa è sottoposta ai presenti statuti. In caso di contestazioni fanno
capo agli statuti della FMS.
Timoto è indipendente, apolitica e affiliata alla Federazione Motociclistica Svizzera (FMS).
Lo scopo dell'unione è:

a) Promuovere il motociclismo in tutti i campi

b) Raggruppare i Moto Club Ticinesi

c) Rappresentare i MC Ticinesi verso la FMS, le autorità Cantonali e Federali

d) Promuovere l'adesione di Moto Club alla TiMoto e rispettivamente alla FMS

e) Organizza uscite, raduni, feste gare di moto su proposta dei Moto Club affiliati

f) Nomina membri per comitati di organizzazione per manifestazioni come al punto (e)

g) Nomina membri per commissioni

h) TiMoto rappresenta pure verso la FMS i soci FMS ticinesi che non aderiscono a nessun Moto Club

i) Ogni MC appartenente alla TiMoto rimane e comunque sempre indipendente.

Art. 2 - Sede.
La sede della TiMoto è Melide

Art. 3 - Soci
Il Club è composto da:

a) Moto Club affiliati alla FMS

b) Moto Club non affiliati FMS

Art. 4 - Ammissione
L'ammissione di nuovi soci è decisa dall'Assemblea dei delegati
Con l'ammissione, il nuovo socio accetta questi statuti e le decisioni prese in base a questi.

Art. 5 - Tasse sociali
La tassa di socio annuale per MC è di fr. 100.-- , e deve essere pagata entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 6 - Dimissioni, Radiazioni, Espulsioni
L'esclusione volontaria del Club può essere richiesta per iscritto in
qualsiasi momento, la tassa pagata per l'anno in corso non verrà
restituita.

I Club, che non rispettano gli statuti, possono essere esclusi dall'assemblea dei delegati.

 Art. 7 - Pretese
Ogni dimissionario non ha alcun diritto di pretese sul capitale di Timoto.

Art. 8 - Organi
Gli organi di TiMoto sono:

a) Assemblea dei delegati

b) Comitato Direttivo

c) Revisori dei conti

Art. 9 - Assemblea dei delegati
Ogni Moto Club designa un suo Socio in qualità di delegato all'assemblea

Art. 10 - Competenze dell' assemblea dei delegati
L'
assemblea dei delegati è l'organo sociale supremo. Ad essa spettano
tutte le competenze non espressamente devolute ad un altro organo
sociale. In particolare:

a) esercita la sorveglianza generale sulla gestione del comitato;

b) esamina le relazioni del comitato, i conti sociali, i rapporti dell'ufficio di revisione e delibera in merito;

c) nomina il presidente, il comitato e l'ufficio di revisione;

d) modifica gli statuti;

e) decide l'esclusione dei soci

f) decide lo scioglimento di Timoto e la liquidazione del patrimonio

L'assemblea dei delegati deve aver luogo entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Art. 11 - Assemblea straordinaria
Un'assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento

a) dal comitato

b) dall'ufficio di revisione

c) su richiesta di almeno 1/5 dei soci

con indicazione delle trattande da porre all'ordine del giorno; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni.

Art. 12 - Decisioni e Quorum
L'assemblea
è diretta dal presidente di TiMoto. Essa delibera esclusivamente sugli
oggetti all'ordine del giorno. Delibera validamente qualunque sia il
numero dei club presenti, a maggioranza semplice dei voti espressi. In
caso di parità il voto del presidente di TiMoto è determinante. Per la
modifica degli statuti, l'esclusione di soci e la liquidazione del
patrimonio sociale e invece richiesta la maggioranza dei 2/3 dei club
presenti. Le votazioni si eseguono per alzata di mano, salvo richiesta
dello scrutinio segreto da parte di almeno 1/3 dei presenti.
Art. 13 - Riunioni
Le riunioni avvengono con l'invito del comitato.
Art. 14 - Diritto di voto
Ogni
club, che è in regola con il pagamento della tassa sociale annuale,
dispone di un voto, indipendentemente dal numero dei suoi soci e lo
esercita tramite il delegato .

Art. 15 - Comitato
Il Comitato è composto da:

a) Il Presidente

b) Il Vice-Presidente

c) Il segretario

d) Il cassiere

Art. 16 - Periodo di nomina
Il presidente e i membri del comitato sono nominati per 2 (due) anni e sono rieleggibili
Art. 17 - Compiti del comitato
Il
comitato gestisce Timoto e si riunisce su invito del Presidente. Di
ogni seduta va tenuto un protocollo, da approvare con firma del
segretario e del Presidente.
Il comitato rappresenta Timoto nei confronti dei terzi .
Il comitato ha la
competenza di nominare gruppi di lavoro e commissioni. Le persone
scelte, devono essere competenti e motivate, dovrebbero permettere una
grande rappresentanza dei club di timoto.
Art. 18 - Firma
Timoto
è vincolato nei confronti dei terzi dalla firma congiunta del
presidente o del vicepresidente, con il segretario o il cassiere.
Art. 19 - Vacanze in seno al comitato
In caso di un posto vacante in una carica in seno al comitato, gli
altri membri potranno designare un sostituto ad interim fino alla
successiva assemblea dei delegati, ad eccezione del presidente.
Art. 20 - Revisori
I
revisori controllano il bilancio annuale e l'inventario di Timoto. Essi
presentano a ogni assemblea annuale il loro resoconto. Su richiesta di
2 membri del comitato, il presidente può ordinare revisioni
straordinarie. I revisori hanno diritto di consultare i protocolli del
comitato. I revisori vengono nominati per un periodo di 3 anni e non
possono essere membri del comitato.
Art. 21 - Modifica degli statuti
La
modifica degli statuti può essere decisa solo dall' assemblea dei
delegati. La modifica deve essere comunicata con l'invito all'
assemblea.
Art. 22 - Responsabilità
Gil impegni di Timoto sono garantiti unicamente dal suo patrimonio: la responsabilità personale dei soci è esclusa.
Art. 23 - Scoglimento di Timoto
Lo
scoglimento di Timoto può avvenire per decisione dell' assemblea dei
delegati alla quale partecipino almeno 2/3 dei soci. Lo scoglimento
potrà essere deciso dalla maggioranza dei 3/4 dei voti presenti. Lo
scioglimento deve essere comunicato con l'invito all' assemblea.
Art. 24 - Capitale
In
caso di scoglimento di Timoto, la sostanza restante deve essere
destinata a scopi benefici nell'ambito della promozione motociclistica.
Art. 25 - Disposizioni sussidiarie
Per quanto non previsto dai presenti statuti valgono le norme di quelli centrali della FMS e del codice civile svizzero.
Art. 26 - Entrata in vigore
I presenti statuti sono stati approvati in prima lettura dall'
assemblea generale ordinaria del 20 gennaio 2004 a Rivera. Entrano in
vigore immediatamente e sostituiscono tutti quelli precedentemente
emessi.
 

Il segretario Il presidente

Fusto Moretti ................... Niklaus Jungi ...................